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Statuto

Statuto della “Associazione Nicola Solustri”

 

 

Art. 1

Per perpetuare il ricordo di Nicola Solustri è costituita la “Associazione Nicola Solustri - ONLUS”, con sede legale a Camerano (AN) in Via XXV Aprile scn, nel prosieguo “Associazione”. La sede della Associazione può essere spostata in qualunque località dell’Italia nelle condizioni di legge, in base alla decisione dell’Organo Amministrativo.

La Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione. La Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

Nel caso in cui ottenesse il riconoscimento, l’Associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione 'organizzazione non lucrativa di utilità sociale' o l'acronimo 'ONLUS'.

Art. 2 – Scopo

La Associazione persegue esclusivamente finalità di assistenza sociale e si pone quali scopi l’individuazione, l’ideazione, la definizione, il supporto e la promozione di progetti socio-assistenziali e socio-educativi rivolti in particolare a superare il disagio infantile, adolescenziale e giovanile.

La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui al precedente paragrafo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero, a titolo esemplificativo e non tassativo:

a) svolgere attività di beneficenza, assistenza sociale e formazione anche mediante il sostegno individuale; promuovere corsi, riunioni, stage, seminari e progetti da realizzare in Italia e all’estero, per superare il disagio infantile, adolescenziale e giovanile;

b) promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri sul disagio infantile, adolescenziale e giovanile, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui al primo paragrafo;

g) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere, nei limiti delle leggi vigenti;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'esercizio delle attività connesse, che non costituiranno autonome attività, svolgendosi nel contesto dell'attività istituzionale ed in stretta connessione con quest'ultima, in ciascun esercizio non potrà essere prevalente rispetto a quella istituzionale e i relativi proventi non potranno superare il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

Art. 3 – Patrimonio

Per garantire il funzionamento della Associazione stessa, il suo patrimonio viene assicurato dagli Associati, anche attraverso ulteriori eventuali incrementi delle quote indicate al successivo art. 5, come deliberati dall’Organo Amministrativo. In base a delibera dell’Organo Amministrativo, successivamente all’avvio della Associazione possono essere ammessi come Fondatori i soggetti che si obbligano a provvedere al pagamento di una o più quote.

Il patrimonio è costituito:

  • dalle quote dei soci fondatori;

  • dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Fondatori e dai Benefattori;

  • dai beni immobili e mobili che perverranno alla Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all’art. 2;

  • dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che l’Organo Amministrativo della Associazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 4 - Adempimento dei suoi compiti - Fondo di gestione

Per conseguire lo scopo principale la Associazione potrà avvalersi di ogni attività non espressamente vietata da leggi o normative italiane od europee.

Per l’adempimento dei suoi compiti, la Associazione dispone di un fondo di gestione. Il fondo di gestione della Associazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Associazione medesima;

  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

  • da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, nazionali o internazionali;

  • da ogni eventuale contributo o elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;

  • dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

  • dai fondi destinati dall’Unione Europea alle attività di formazione, come da istituzioni internazionali anche non governative.

Le rendite e le risorse della Associazione sono impiegate per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Pertanto è vietato cedere beni o servizi a condizioni economiche più favorevoli a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Onlus o ne facciano parte ed a coloro che sovvenzionano l'organizzazione, nonché corrispondere, senza valide ragioni economiche, corrispettivi superiori al valore normale dei beni o servizi acquistati.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La Associazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Tale obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini.

Art. 5 - Membri della Associazione: Fondatori. Benefattori e Sostenitori

Sono membri della Associazione i Fondatori, mentre sostengono economicamente l'associazione pur non essendone membri i Benefattori e i Sostenitori.

Fondatori

Partecipano alla costituzione della Associazione come Fondatori o vengono successivamente ammessi come tali dall'organo amministrativo, i soggetti che verseranno una o più quote di euro 1.000,00 (mille/00).

Le quote non potranno essere trasferite ad altro soggetto, per atto inter vivos, in nessun caso. In caso di morte di un Fondatore la qualifica di Fondatore passa ai suoi eredi.

La qualifica di Fondatore rimane per l’intera durata della Associazione e non può essere temporanea.

Benefattori

Sono Benefattori i soggetti che verseranno durante la vita della Associazione un importo non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00).

Sostenitori

Sono Sostenitori i soggetti che verseranno annualmente un importo di euro 30,00 (trenta/00).

Art. 6 – Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

  • Assemblea dei Fondatori

  • l’Organo Amministrativo:

  • Presidente,

  • Segretario, se nominato,

  • Tesoriere, se nominato,

  • il Comitato di Gestione, se nominato,

  • Comitato Consultivo, se nominato,

Tutti i membri degli organi della Associazione forniranno la loro prestazione per la carica a titolo gratuito.

Art. 7 - Assemblea dei Fondatori

L’Assemblea dei Fondatori si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno il 30% delle quote rappresentate dai Fondatori stessi. Nell’Assemblea ogni Fondatore ha un voto indipendentemente dal numero delle quote da lui rappresentate. L’Assemblea dei Fondatori provvede alla nomina dell'organo amministrativo. L’Assemblea delibera le modifiche dello statuto (da sottoporre, qualora sia necessario, alla autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti presenti. In ogni altro caso, tranne per il caso di scioglimento, come successivamente disciplinato all’art. 13, l’Assemblea dei Fondatori delibera con la maggioranza assoluta dei Fondatori presenti. La convocazione dell’Assemblea potrà essere fatta a mezzo lettera semplice, raccomandata, fax e e-mail, con il preavviso di almeno sette giorni. Il luogo di riunione sarà sul territorio della Repubblica Italiana.

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente viene nominato dall’Assemblea dei Fondatori con la maggioranza assoluta dei presenti e dura in carica a tempo indeterminato, salvo che l’Assemblea non stabilisca un termine. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. In particolare, il Presidente:

  • entro il 31 dicembre di ogni anno redige il bilancio preventivo per l'anno seguente. Il termine è prorogato fino al 28 febbraio successivo ove particolari esigenze, lo rendano necessario. Redige il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo) e la relazione illustrativa;

  • entro lo stesso termine, presenta ai Fondatori il conto consuntivo e la relazione illustrativa, il bilancio preventivo per l'anno in corso, la relazione sulle attività che si intendono svolgere;

  • assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

  • delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, ferme restando le formalità stabilite dalla legge;

  • stabilisce i programmi della Associazione;

  • decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Associazione;

  • nomina procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi dell'opera di esperti e di professionisti;

  • convoca e presiede il Comitato di Gestione (se nominato);

  • nomina Commissioni a cui potrà delegare in tutto o in parte l’attuazione di determinati progetti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate da persona da lui indicata.

Art. 9 – Il Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione viene nominato, se ritenuto opportuno, dall’Assemblea dei Fondatori con la maggioranza assoluta dei presenti e dura in carica per il tempo determinato dall’Assemblea. In mancanza di determinazione dell’Assemblea il Comitato di Gestione dura in carica cinque anni. Fanno parte del Comitato di Gestione, se nominati, il Segretario ed il Tesoriere. I singoli componenti il Comitato di Gestione in caso di dimissione, di permanente impedimento o di decesso, verranno sostituiti dal Presidente. Il Comitato di Gestione, se nominato, affianca il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria. Esso è composto da un numero dispari di soggetti da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, compresi il Presidente e gli eventuali Segretario e Tesoriere. Delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In particolare, il Comitato di Gestione, se nominato:

  • entro il 31 dicembre di ogni anno redige il bilancio preventivo per l'anno seguente. Il termine è prorogato fino al 28 febbraio successivo ove particolari esigenze, debitamente elencate in apposita delibera del Comitato di Gestione con cui viene fissato il nuovo termine, lo rendano necessario. Redige il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo) e la relazione illustrativa;

  • entro lo stesso termine, presenta ai Fondatori il conto consuntivo e la relazione illustrativa, il bilancio preventivo per l'anno in corso, la relazione sulle attività che si intendono svolgere, la relazione del Revisore dei Conti;

  • delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, ferme restando le formalità stabilite dalla legge;  

  • stabilisce i programmi della Associazione;

  • decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Associazione;

  • può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi dell'opera di esperti e di professionisti.

Art. 10 – Comitato Consultivo

L'Assemblea dei Fondatori, su proposta dell'’Organo Amministrativo, se ritenuto opportuno, nomina un Comitato Consultivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Il Comitato Consultivo, a richiesta, potrà fornire indicazioni per lo sviluppo delle attività della Associazione e per l’apertura eventuale di nuove linee di attività. Inoltre potrà esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Associazione.

Art. 11 – Regolamento

L’Organo Amministrativo, qualora lo ritenesse opportuno, provvederà a redigere il regolamento della Associazione.

Art. 12 – Benemerenze e Riconoscimenti

L’Organo Amministrativo della Associazione potrà istituire e concedere Benemerenze e/o Riconoscimenti da attribuire a Soggetti, privati o pubblici, che si siano distinti a favore della Associazione mediante contributi in denaro, prestazioni o servizi. Sarà cura dell’Organo Amministrativo tenere apposito elenco delle Benemerenze o Riconoscimenti concessi.

Art. 13 – Durata e Scioglimento

La durata della Associazione è a tempo indeterminato, lo scioglimento della Associazione è disposto dai Soci Fondatori, i quali con deliberazione a maggioranza di tre quarti dei componenti, nominano un Liquidatore, che potrà essere anche il Presidente della Associazione ed indicano a chi andrà destinato il patrimonio residuo tenendo presente le disposizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 10, primo comma, lettera f) del d.legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

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